Cos'è il bollo virtuale
Il bollo virtuale è l'equivalente digitale della marca da bollo da €2,00 che si applicava fisicamente sulle fatture cartacee. È dovuto su ogni documento fiscale esente da IVA il cui importo supera la soglia di €77,47.
Per chi è in regime forfettario — che non applica IVA — il bollo è dovuto quasi sempre su ogni fattura superiore a €77,47. Lo stesso vale per le fatture esenti IVA in regime ordinario (art. 10 DPR 633/72), per i professionisti iscritti a casse di previdenza private, e per altri documenti esenti.
Quando il bollo NON è dovuto
- Fatture con IVA esposta (qualsiasi aliquota: 22%, 10%, 5%, 4%)
- Fatture di importo uguale o inferiore a €77,47
- Note di credito
- Fatture soggette a reverse charge
- Fatture verso soggetti esteri non residenti in Italia (operazioni fuori campo IVA art. 7)
Come inserire il bollo nel file XML FatturaPA
Nel file XML FatturaPA v1.2, il bollo si dichiara nel blocco <DatiGeneraliDocumento> con questi campi:
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale><ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
Il bollo non va sommato all'imponibile e non è soggetto ad IVA. Deve essere indicato a parte. I software di fatturazione gestiscono questo automaticamente: è sufficiente attivare l'opzione "bollo virtuale" nella fattura.
Chi sostiene il costo del bollo?
Giuridicamente il bollo è a carico del cliente (committente). Nella pratica, chi emette la fattura lo gestisce e lo versa trimestralmente all'Erario. Puoi addebitarlo esplicitamente in fattura come voce separata (€2,00 fuori campo IVA) oppure assorbirlo nel compenso.
Come e quando si paga: F24 trimestrale
Il pagamento non avviene fattura per fattura ma trimestralmente tramite F24 precompilato dall'Agenzia delle Entrate (codice tributo 2501). Le scadenze sono:
- I trimestre (gen–mar) → entro il 30 aprile
- II trimestre (apr–giu) → entro il 31 luglio
- III trimestre (lug–set) → entro il 30 ottobre
- IV trimestre (ott–dic) → entro il 31 gennaio dell'anno successivo
Soglia di rinvio: se l'importo del trimestre è inferiore a €250, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo (per il IV trimestre, entro il 31 gennaio).
L'AdE calcola automaticamente l'importo dovuto in base alle fatture elettroniche inviate al SDI e rende disponibile il F24 precompilato nell'area "Fatture e Corrispettivi".
Sanzioni per chi dimentica il bollo
L'Agenzia delle Entrate rileva le omissioni automaticamente consultando le fatture elettroniche. Le conseguenze:
- Sanzione pari al doppio del bollo omesso (€4 a fattura per ogni bollo mancante)
- Con ravvedimento operoso breve (entro 30 giorni) la sanzione scende a 1/10: circa €0,40 a fattura più interessi
- Se te ne accorgi dopo che la fattura è stata accettata, non puoi correggere l'XML. Versa l'importo con F24, codice tributo 2501, e conserva la documentazione