Il punto di partenza: dove si "consuma" la prestazione

Per le prestazioni di servizi verso soggetti passivi IVA stranieri (B2B), la regola generale dell'art. 7-ter DPR 633/72 stabilisce che l'operazione si considera effettuata nel Paese del committente. Questo significa che l'IVA non è quella italiana, ma quella del Paese del cliente — e se il cliente è un soggetto passivo IVA, deve versarla lui con il meccanismo del reverse charge.

Fattura B2B a cliente UE (es. azienda tedesca)

Se il tuo cliente è un'azienda con P.IVA europea:

  • La prestazione è fuori campo IVA italiano per carenza del requisito territoriale (art. 7-ter)
  • Nel file XML FatturaPA: natura operazione N2.1 (non soggetta — operazioni non soggette al di fuori del campo IVA)
  • In fattura scrivi: "Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72"
  • Il cliente riceverà la fattura e calcolerà l'IVA nel proprio Paese (reverse charge)

Verifica la P.IVA estera con VIES: prima di emettere la fattura senza IVA, verifica che la P.IVA del cliente estero sia valida e iscritta al VIES (ec.europa.eu/taxation_customs/vies). Se non è iscritta, il reverse charge non si applica e potresti dover applicare l'IVA italiana.

Fattura B2B a cliente extra-UE (es. azienda americana)

Per le prestazioni di servizi verso soggetti non UE:

  • Anche in questo caso l'operazione è fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale
  • Nel file XML: natura N2.1
  • Dicitura in fattura: "Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72"
  • Non è necessaria la verifica VIES (non si applica ai Paesi non UE)

Fattura a privato straniero (B2C)

Se il cliente è un privato cittadino straniero (non ha P.IVA estera), le regole cambiano:

  • Per i servizi digitali e telematici verso privati UE: dal 2021 si applica il regime OSS (One Stop Shop) — devi versare l'IVA nel Paese del consumatore, semplificato tramite registrazione OSS in Italia
  • Per gli altri servizi verso privati UE/extra-UE: in generale si applica l'IVA italiana (il regime è più complesso, consulta il commercialista)

Regime forfettario e clienti esteri

Il forfettario non è un soggetto IVA, quindi:

  • Le fatture verso clienti esteri B2B sono fuori campo IVA esattamente come quelle italiane: non applichi IVA né italiana né estera
  • Non sei tenuto a registrarti al VIES per le sole prestazioni di servizi B2B (non effettui acquisti intracomunitari)
  • Non hai obblighi Intrastat per le prestazioni di servizi (l'Intrastat servizi è stato abolito nel 2010 per gli ordinari; i forfettari non lo hanno mai avuto)
  • I ricavi da clienti esteri rientrano normalmente nel calcolo del limite €85.000

Intrastat: quando si applica

L'Intrastat riguarda principalmente le cessioni di beni fisici intracomunitarie, non le prestazioni di servizi. Se sei un forfettario che vende servizi (consulenza, design, sviluppo software), non hai obblighi Intrastat. Se vendi beni fisici a clienti UE, parla con il tuo commercialista.

Come compilare la fattura estera nel software

La maggior parte dei software di fatturazione gestisce automaticamente la natura N2.1 quando indichi un cliente con P.IVA estera. Controlla sempre:

  • Il campo "Paese" del cliente sia corretto (es. DE per Germania, US per USA)
  • La P.IVA estera nel formato corretto (es. DE + 9 cifre per Germania)
  • La natura operazione sia N2.1 nel file XML
  • La dicitura di esenzione sia presente in fattura